Richiesta accesso agli atti
Comunicazione e modulistica
San Donà di Piave, 1 febbraio 2017
Ai GENITORI degli alunni dell’Istituto
AI DOCENTI dell’Istituto
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito WEB e al registro elettronico
OGGETTO: Accesso agli atti – Richiesta copie compiti in classe, verifiche ecc.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare la legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dal DPR 12 Aprile 2006 n. 184, è la facoltà, per gli interessati, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al quale è richiesto l’accesso.
In merito all’argomento in oggetto si ribadisce quanto segue:
1. Compiti in classe, verifiche, ecc. sono “atti amministrativi” della scuola, atti in base ai quali i docenti documentano e formulano le loro valutazioni sull’apprendimento degli alunni.
È considerato, infatti, documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, cartacea o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa e didattico-valutativa ovvero, nella questione in discussione:
- compiti in classe di tipo non strutturato;
- prove strutturate;
- relazioni scrittografiche;
- registro personale del professore;
- registro generale di classe.
2. In base alla normativa sulla sicurezza dei dati (privacy), D. Lgs. 196/2003, titolare di tutti gli atti e i documenti della scuola è la Dirigente Scolastica: nessun atto può essere dato in originale o in copia senza la sua autorizzazione.
La normativa riguardante la trasparenza e il conseguente diritto di accesso agli atti da parte di cittadini verso la Pubblica Amministrazione, L. 241/1990 sancisce la legittimità della richiesta da parte dei soggetti interessati (i genitori o gli esercenti la patria potestà degli alunni) di poter visionare compiti e verifiche e di richiederne copia.
Sulla base della normativa citata la questione viene affrontata secondo le seguenti distinzioni e modalità:
Accesso informale: “La persona interessata chiede di prendere visione degli atti”:
In questo caso il diritto d’accesso si esercita, mediante motivata richiesta (Modello A), all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo di procedimento.
L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione. Specificare e comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorre, i propri poteri rappresentativi.
La richiesta, esaminata, ove ritenuta valida, è accolta dal Capo d’Istituto, il quale d’intesa con il personale responsabile del procedimento, dà visione all’interessato della documentazione richiesta.
Accesso formale “La persona interessata chiede una copia di atti o documenti “
Qualora la persona interessata non si accontenti di visionare gli atti, ma ne vuole copia, il richiedente è invitato a presentare istanza formale (Modello B).
Nell’istanza di accesso formale, redatta in carta semplice al Capo d’Istituto, l’interessato deve riportare tutte le indicazioni riportate e gli elementi di cui al precedente punto.
L’esame dei documenti è gratuito, mentre l’esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione fissato per il rilascio di copie , diritti di ricerca e di visura
- Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4
- Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.
3. Disposizioni
I Docenti sono tenuti a conservare le prove scritte – di norma- per un anno scolastico, al fine di poterle mostrare, in caso di richiesta, ai genitori.
Superato il periodo sopra indicato le prove scritte saranno archiviate.
I genitori, se vogliono avere copia di tali documenti, presenteranno una richiesta scritta alla Dirigente Scolastica, sul modello B allegato, in cui dovranno indicare gli estremi del documento, oggetto della richiesta, specificare e comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, esplicitare la propria identità.
Nessun docente pertanto è autorizzato a fornire copia di verifiche, compiti in classe, relazioni, registri e di qualunque altro atto della scuola senza la specifica autorizzazione della Dirigente Scolastica.
Si ringraziano tutte le componenti per la collaborazione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr.ssa Angela Sodano